Imprimatur

Imprimatur

In questa pagina si descrive l’origine del “Nulla osta” con i suoi correlati, antichi ed ormai abrogati canoni, le rivelazioni private ed il conseguente rapporto con i nuovi articoli della Legge Canonica della chiesa cristiana apostolica romana, elencando quelli attualmente revocati, in favore dei decreti emanati da Paolo VI ed emessi il 15 novembre 1966 a firma del Cardinale Ottaviani.

Nihil obstat quominus imprimatur

Nihil obstat quominus imprimatur (Nulla osta a che si stampi) è l’antico brocardo latino con il quale Santa Madre Chiesa autorizzava la divulgazione delle copie di libri e rivelazioni private.

Le rivelazioni private

La definizione di rivelazioni private identifica visioni e locuzioni che hanno un obiettivo preciso: rafforzare l’adesione dei fedeli alla rivelazione pubblica e definitiva e consolidare il loro senso di appartenenza alla Chiesa. Il risultato atteso non è la creazione di nuove dottrine, ma un incremento reale della vita spirituale, della fiducia e della fedeltà ecclesiale. La santità, infatti, non dipende dalla presenza di doni straordinari. Il traguardo spirituale più alto è accessibile a chiunque, perché — come ricorda la Scrittura — «il vincolo della perfezione è la carità» (Col 3:14). Questo orienta il fedele verso un risultato concreto: vivere la carità come criterio decisivo della crescita spirituale, indipendentemente da esperienze mistiche o fenomeni straordinari. In sintesi, le rivelazioni private servono a generare maggiore coesione, maggiore fedeltà e maggiore maturità spirituale, mentre la santità rimane fondata su ciò che ogni credente può realmente praticare: la carità.

Visioni e locuzioni sono spesso citate nella Bibbia, esse sono opera dello Spirito Santo, come si legge nel discorso di Pietro a Pentecoste, in cui cita il profeta Gioele (At 2:17).

Nell’ambito della mistica visioni e locuzioni non fanno direttamente parte dell’organismo soprannaturale della vita cristiana, che invece è formato dalla grazia santificante, bensì dalle virtù infuse dai doni carismatici dello Spirito Santo. Esse sono un fatto importante nell’azione evangelizzatrice della Chiesa. Pietro ha visioni che lo guidano ad aprire il Vangelo ai pagani (At 10:3) e così pure Paolo ha visioni che lo indirizzano nell’evangelizzazione (At 16:9).

In riferimento alle rivelazioni private il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium n.12 – Costituzione Dogmatica della Chiesa – pone i carismi straordinari in connessione con l’azione della Chiesa:

“E questi carismi, straordinari o anche più semplici e più comuni, siccome sono soprattutto adatti e utili alle necessità della Chiesa, si devono accogliere con gratitudine e consolazione. I doni straordinari però non si devono chiedere imprudentemente, né con presunzione si devono da essi sperare i frutti dei lavori apostolici, ma il giudizio sulla loro genuinità e sull’uso appartiene all’Autorità ecclesiastica, alla quale spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (Ts 5:12; 19-21)”.

Il CCC (Catechismo della Chiesa Cattolica) n° 67 assevera:

“Lungo i secoli ci sono state delle rivelazioni private, alcune delle quali sono state riconosciute dalla Chiesa. La caratteristica con la quale sono considerate non è quella di completare la rivelazione definitiva di Cristo, attraverso le Sacre Scritture, ma di viverla come un compendio per una determinata epoca storica … Guidato dal Magistero della Chiesa, il senso dei fedeli sa discernere e accogliere ciò che in queste rivelazioni costituisce un appello autentico di Cristo o dei suoi Santi alla Chiesa”.

Tali doni straordinari devono essere accolti con gratitudine e consolazione, cioè devono essere accolti nell’amore verso Dio e verso i fratelli. Sempre deve essere chiaro che lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni (Cor 12:11) “come vuole, quando vuole e a chi vuole”.

Nella prima lettera ai Corinzi (Cor 14:1) si legge:

“Ricercate l’amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia”.

La revoca del canone 1399

Il decreto emanato il 14 ottobre 1966 da Paolo VI ha prodotto un cambiamento decisivo. Con l’abrogazione del canone 1399, la Chiesa ha rimosso un ostacolo che per secoli aveva limitato la diffusione di queste opere, permettendo finalmente agli autori di pubblicare senza imprimatur o Nihil Obstat.

La nuova normativa, resa ufficiale negli Acta Apostolicae Sedis (A.A.S. 58/16) e pienamente operativa dal 29 marzo 1967, ha aperto la strada a una comunicazione più ampia e trasparente delle esperienze spirituali, a condizione che non compromettano la Fede o la Morale.

Gli effetti e cosa cambia

La revoca ha prodotto un effetto diretto e misurabile: ha eliminato ogni proibizione automatica sulla pubblicazione di testi riguardanti rivelazioni, visioni, profezie e miracoli. Questo significa che i cattolici possono oggi pubblicare tali contenuti senza necessità di imprimatur, Nihil Obstat o altri permessi ecclesiastici, purché rispettino il principio fondamentale della Chiesa: non mettere in pericolo la Fede e la Morale.

La comunicazione di esperienze spirituali e materiali mistici è diventata libera, accessibile e non soggetta a sanzioni ecclesiastiche. Anche la consultazione di siti web — inclusi quelli non riconosciuti dagli Ordinari diocesani o dal Santo Padre — è consentita, perché ciò che conta è l’atteggiamento del fedele, chiamato a mantenere sempre integrità di Fede e Morale.

I cattolici non sono soggetti ad alcuna disciplina ecclesiastica per la semplice consultazione o per eventuali preghiere pubbliche legate a tali contenuti. L’unico ambito che richiede autorizzazione rimane la celebrazione della Santa Messa o di altri servizi liturgici.

Il quadro finale è inequivocabile: la revoca del Canone 1399 ha aperto uno spazio di libertà responsabile, permettendo ai fedeli di informarsi, condividere e approfondire contenuti spirituali senza ostacoli normativi, purché orientati alla tutela della Fede e della Morale.

Canone 2318 sulla censura

La revoca del Canone 2318 nel 1966 ha eliminato anche ogni rischio di incorrere in censure ecclesiastiche per aver violato le antiche norme di divieto e controllo sulle pubblicazioni religiose. Con questa abrogazione, i fedeli non possono più essere puniti per aver frequentato luoghi di apparizioni, inclusi quelli non riconosciuti dagli Ordinari delle diocesi o dal Santo Padre.

La partecipazione personale, l’interesse spirituale e la semplice visita a siti o luoghi legati ad apparizioni non comportano alcuna sanzione. La libertà del fedele viene tutelata, purché resti sempre nel rispetto della Fede e della Morale.
Inoltre, come dichiarato dal Cardinale Ottaviani, chiunque fosse incorso nelle censure previste dal Canone 2318 viene automaticamente assolto in virtù della sua abrogazione.

Questo chiude definitivamente ogni conseguenza disciplinare legata alle norme precedenti. L’unico ambito che continua a richiedere autorizzazione ecclesiastica riguarda la celebrazione della Santa Messa o altri servizi liturgici. Per tutto il resto — consultazione, visita, preghiera personale o pubblica — la libertà del fedele è pienamente riconosciuta.